STATUTO

ART.1)  È costituita in S. Angelo Lodigiano: “Donne & Donne - Associazione culturale”

Art.2)  L’associazione ha sede in S. Angelo Lodigiano, Via Cavour, 19.

        È retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge regionale n° 28/96 e delle norme generali dell’ordinamento giuridico italiano.

ART.3)  L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di valorizzazione della presenza propositiva e attiva delle donne nella vita sociale, di cooperazione e di solidarietà, di democrazia e di giustizia, della dignità della persona e della parità uomo-donna, della convivenza e del dialogo interculturale. Si propone altresì di:

    promuovere e sostenere l’esercizio dell’autodeterminazione e della libertà delle donne in tutti gli ambiti; contrastare le discriminazioni dirette e indirette che limitano tale esercizio;

    sviluppare la ricerca, la formazione di intervento e lo studio prevalentemente in merito alla condizione femminile, il rapporto donna-lavoro-società, con particolare riferimento alla politica di parità e di pari opportunità.

    sviluppare la comunicazione tra le donne come condizione della libertà politica delle donne anche attraverso il suo supporto formativo;

    promuovere, valorizzare e sostenere la presenza delle donne negli ambiti istituzionali, sociali, politici e culturali.

La sua attività consiste:

    nell’organizzazione strutturata di servizi e progetti legati al mondo delle donne, dell’aggregazione giovanile, del tempo libero, delle problematiche dell’occupazione e della terza età;

    nella socializzazione e creazione di spazi attrezzati per l’aggregazione;

    nella conoscenza di problemi ed esigenze della realtà femminile e sociale di S. Angelo Lodigiano;

    nella realizzazione di attività culturali e sportive al fine di innalzare la qualità della vita.

        Per il conseguimento dei propri scopi, l’associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi mediante offerte di beni di modico valore o di servizi di sovvenzione.

ART.4)  Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

    beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e Privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

     Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

    dei versamenti effettuati dalle fondatrici originarie, dei versamenti ulteriori effettuati da dette fondatrici e da quelli effettuati da tutte coloro che aderiscono all’Associazione;

    dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

    degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Art.5)  Le componenti l’Associazione si suddividono in:

a)   socie fondatrici: lo sono di diritto tutte coloro che sono intervenute nell’atto costitutivo;

b)   socie aderenti.

        Appartengono all’ultima categoria tutte coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con esplicita indicazione del domicilio cui devono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle presenti norme statutarie e dagli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

ART.6)  Le associate sono tenute al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

        Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il primo semestre di ogni anno.

ART.7)  Le associate, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

        Esse devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per le associate.

ART.8)  La qualità di associata deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di marzo dell’anno in corso al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

a)   cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre un anno;

b)   violazione delle norme etiche o statutarie;

c)   interdizione, inabilitazione o condanna dell’associata per reati comuni in genere, a eccezione di quelli di natura colposa;

d)   condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico.

        L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessata con lettera raccomandata.

        L’associata colpita da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio delle Revisore dei Conti.

        La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.

ART.9)  Sono organi dell’Associazione:

a)   l’assemblea delle associate;

b)   il Consiglio Direttivo;

c)   la Presidente;

d)   la Vice Presidente;

f)   il Collegio delle Revisore dei Conti;

ART.10) L’assemblea è composta da tutte le associate, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza), rappresenta l’universalità delle associate stesse e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutte le associate anche se assenti o dissenzienti.

        Nell’assemblea ogni associata ha diritto a un voto.

ART.11) L’assemblea delle associate deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il mese di febbraio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina delle Consigliere e delle Revisore dei Conti.

        L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo delle Associate.

ART.12) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito a ogni associata almeno 5 giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

ART.13) Ogni socia maggiorenne, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

        Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti delle presenti e con la presenza di almeno la metà delle aventi diritto al voto.

        In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero delle intervenute.

        Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le Consigliere non hanno voto.

        Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno tre quarti delle aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza delle presenti. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

ART.14) L’Assemblea è presieduta dalla Presidente o in sua assenza dalla Vice Presidente assistita da una segretaria eletta dall’Assemblea.

        Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dalla Presidente e dalla Segretaria.

ART.15) Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.16) L’Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque componenti, nominate dall’assemblea con le modalità previste dall’art.13; esse durano in carica 2 esercizi e sono rieleggibili.

        Il consiglio elegge la Presidente e la Vice Presidente che sostituisce la Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina altresì una Direttora che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di Segretaria.

ART.17) Qualora venissero a mancare una o più Consigliere, le altre provvedono a sostituirle. Le Consigliere così nominate restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che le ha elette.

ART.18) La carica di Consigliera è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

ART.19) Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno 10 giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telex o telefax da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e l’indicazione degli argomenti da trattare.

        Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà delle Consigliere e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

        Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dalla Presidente e dalla Segretaria.

ART.20) È fatto obbligo alle Consigliere di partecipare alle riunioni del Consiglio.

        Qualora una Consigliera non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerata dimissionaria.

ART.21) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che la Presidente dell’Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza delle Consigliere.

        Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dalla Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dalla Vice Presidente.

ART.22) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi gli altri, quelli di:

a)   assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione;

b)   convocare le assemblee;

c)   deliberare sull’ammissione di nuove associate e adottare i provvedimenti di esclusione;

d)   redigere i bilanci preventivo e consuntivo;

e)   emanare regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione;

f)   acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’Associazione;

g)   stabilire l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;

h)   sottoporre all’assemblea dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dalle associate e le modifiche dello statuto.

i)   deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi.

PRESIDENTE

ART.23) La Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, viene eletta dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermata una o più volte. La Presidente presiede l’assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatora dei lavori dell’associazione. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dalla Vice Presidente.

COLLEGIO DELLE REVISORE DEI CONTI

ART.24) Il Collegio delle Revisore dei Conti è composto da una Presidente, da due componenti effettive e da due supplenti nominate dall’assemblea anche tra persone non associate.

        Ad esse spetta il compito di:

a)   controllare la gestione contabile dell’associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea;

b)   vigilare e controllare che siano osservare le norme statutarie;

c)   decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione delle associate e per la riammissione delle stesse e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

        La carica di Revisora è inconciliabile con quella di Consigliera, ha la durata di due esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

        Le Revisore dei Conti partecipano all’assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

BILANCIO - UTILI

ART.25) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

        Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio e al preventivo delle spese, all’assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

        Dalla data dell’avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione delle associate che intendessero consultarli.

ART.26) È vietata la distribuzione, anche in modo discreto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte della legge.

SCIOGLIMENTO

ART.27) L’Associazione ha durata illimitata.

        In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea nominerà una o più liquidatore che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

        Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea ciascuna delle componenti del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina della o delle liquidatore.

        Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dalle liquidatore in base alle indicazioni fornite dall’assemblea e sentito l’organismo di cui all’art.3, Comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

ART.28) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.